L’indennità di missione internazionale per il personale della Marina Militare ha subito un’importante modifica con la legge n. 168 del 31 ottobre 2024, che ha aggiornato l’articolo 5 della legge n. 145 del 2016. Questa modifica estende il trattamento economico del personale impegnato in missioni internazionali anche quando opera in aree non soggette alla sovranità di alcuno Stato, come le acque internazionali e lo spazio aereo internazionale.
Questa innovazione normativa riguarda in particolare il personale imbarcato sulle Unità della Marina Militare, garantendo il riconoscimento dell’indennità di missione internazionale anche in contesti precedentemente esclusi.
L’approvazione della Legge 168/2024 rappresenta un importante traguardo per il personale della Marina Militare, ma anche un successo sindacale e istituzionale. Il sindacato SIM Marina ha avuto un ruolo chiave nel sostenere la modifica, portando avanti un’intensa attività di sensibilizzazione attraverso comunicati stampa, lettere ufficiali e interlocuzioni con il Parlamento e lo Stato Maggiore della Marina. Per maggiori dettagli, puoi leggere l’articolo dedicato.
Cosa prevede l’indennità di missione internazionale?
L’indennità di missione internazionale, nota anche come contingentamento, viene corrisposta in aggiunta a stipendio, assegni e indennità a carattere fisso e continuativo.
La decorrenza del beneficio inizia dalla data di ingresso nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale, come stabilito nella delibera di autorizzazione della missione.
La normativa precedente limitava il riconoscimento dell’indennità di missione “dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione”. Di fatto, veniva escluso il personale operante in aree internazionali prive di sovranità statale.
Questa esclusione penalizzava soprattutto la Marina Militare, dato che nel 95% delle missioni le Unità Navali non entrano nelle acque territoriali di uno Stato. Di conseguenza, fino all’approvazione della Legge 168/2024, al personale navale veniva corrisposto un Compenso Forfettario di Impiego (CFI), previsto dall’articolo 6 della legge 145/2016, ma economicamente meno vantaggioso rispetto all’indennità di missione internazionale.
Quanto incide economicamente la nuova normativa?
Uno degli aspetti più rilevanti della Legge 168/2024 è l’impatto economico diretto sul personale militare.
Mettendo a confronto l’Indennità di Missione Internazionale e il Compenso Forfettario di Impiego (CFI):
- Indennità di Missione Internazionale: L’importo dell’indennità di missione internazionale varia in base alla destinazione e alle condizioni della missione. È calcolata sulla diaria prevista per la località, con incrementi in determinate condizioni, non riscontrabili per il personale imbarcato. Dal punto di vista fiscale, l’indennità è parzialmente esente: le ritenute fiscali sono applicate solo per la quota che supera i 70€ al giorno.
- Compenso Forfettario di Impiego (CFI): Il CFI è un compenso giornaliero corrisposto al personale militare per particolari condizioni di impiego. Gli importi possono variare in base al grado e al tipo di servizio. Per i Volontari in Ferma Prefissata (VFP), ad esempio, è di €46,20 lordi al giorno nei giorni feriali e €92,40 nei festivi e nei weekend. Le ritenute previdenziali e fiscali si applicano sull’intero importo del CFI.
Questa modifica garantisce un trattamento più equo al personale della Marina Militare, che in precedenza percepiva un’indennità inferiore rispetto ai colleghi operanti in altri contesti di missione.
Requisiti per ottenere l’indennità di missione internazionale
L’indennità di missione all’estero è regolata dal R.D. 941/1926, che all’articolo 2 stabilisce che il beneficio spetta dal giorno in cui il personale supera il confine nazionale o sbarca all’estero, fino al rientro.
Per ottenere l’indennità di missione internazionale secondo la legge n. 145/2016, devono essere soddisfatti due requisiti fondamentali:
- Requisito oggettivo – L’attività deve svolgersi in una zona “extra sovranità nazionale”, quindi anche in caso di presenza in un’area di operazione non soggetta alla giurisdizione di alcuno Stato, come definito negli articoli 2 e 3 della stessa legge.
- Requisito soggettivo – L’Unità e il personale devono far parte del dispositivo operativo previsto nelle delibere e nelle relazioni governative, conformemente agli articoli 2 e 3 della legge 145/2016.
Con la Legge 168/2024, il legislatore ha ampliato l’ambito geografico di applicazione dell’indennità di missione all’estero, includendo anche le aree di operazione non soggette alla sovranità di alcuno Stato. Il diritto alla corresponsione dell’indennità si attiva dal momento dell’ingresso in tali aree e cessa automaticamente all’uscita dalle stesse.
Eccezioni: la mancata applicazione in caso di soste in porti nazionali
Un aspetto rilevante emerso con l’applicazione della nuova normativa riguarda i casi in cui le Unità della Marina Militare effettuano soste logistiche in porti o acque nazionali.
In questi casi, per mantenere il diritto all’indennità di missione internazionale, l’Unità deve soddisfare entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo).
Anche se una delibera governativa definisce un’area di operazione molto ampia, che include territori, acque o spazi aerei italiani, il contingentamento può essere corrisposto solo se è presente il requisito dell’operatività in un’area non soggetta alla sovranità statuale.
Se l’Unità navale si trova in acque nazionali, il requisito oggettivo viene meno e quindi non è possibile percepire l’indennità di missione internazionale per il tempo trascorso nel porto o acque italiane, seppur alle dipendenze del Comando operativo della missione (requisito soggettivo).
Questo principio si applica anche al personale operativo in sede nazionale, come il COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze) o il CINCNAV (Comando in Capo della Squadra Navale). Pur rientrando nei dispositivi operativi internazionali (per esempio per l’operazione “IRINI”), il personale in questo caso riceve solo il Compenso Forfettario di Impiego (CFI) per la mancata presenza in territorio estero o in area extra-sovranità.