Status giuridico del personale militare: aspetti penali e disciplinari

Status giuridico del personale militare: disciplina e dovere
Lo status giuridico del personale militare si distingue per un ordinamento speciale, con norme penali e disciplinari che regolano il comportamento dei militari. Essi sono soggetti a una giurisdizione militare autonoma e a sanzioni specifiche, che garantiscono disciplina, gerarchia e sicurezza nazionale, nel rispetto della Costituzione Italiana.

Durante il periodo di formazione militare, il personale di ogni grado e ruolo approfondisce il “patrimonio etico” delle Forze Armate, con particolare attenzione al quadro giuridico che regola la condizione del militare. Questo sistema, pur affondando le sue radici nella tradizione storica, trova il suo fondamento nella Costituzione Italiana e nelle specifiche norme che disciplinano lo status giuridico del militare.

Il personale militare è, infatti, soggetto a un inquadramento giuridico speciale, che lo distingue sia dai cittadini comuni sia dagli appartenenti alle forze di polizia. Questo status comporta diritti e doveri specifici, regolati dalla Costituzione Italiana, dal Codice dell’ordinamento militare e dalle normative disciplinari e penali dedicate. La peculiare condizione giuridica a cui è sottoposto il militare comporta importanti implicazioni pratiche, in cui concetti come autorità, obbedienza, spirito di corpo e sacrificio assumono un valore profondo e distintivo, spesso di difficile comprensione per la società civile.

Fondamenti costituzionali dello status militare

La Costituzione Italiana, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per ogni cittadino di rispettare gli “inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale”. L’articolo stabilisce quindi uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, su cui si fonda l’intero sistema giuridico, evidenziando in particolare il dovere di difendere la Patria, di centrale importanza per il personale militare.

In questo contesto, il primo comma dell’articolo 52 sancisce che “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. L’uso del termine “sacro” conferisce a questo dovere una connotazione speciale, distinguendolo dagli altri obblighi giuridici imposti ai cittadini, come il dovere di concorrere alle spese pubbliche o quello dei genitori di istruire ed educare i figli.

L’ordinamento giuridico militare italiano è un sistema derivato e speciale, applicato a un gruppo di soggetti identificati in base al loro status militare e alle funzioni peculiari che sono chiamati a svolgere.

Questa formulazione riconosce al personale delle Forze Armate, in quanto categoria speciale di cittadini che presta il proprio servizio a difesa della Patria, un ruolo di rilevanza primaria. Tale condizione giustifica un trattamento giuridico specifico, che comprende:

  • Un ordinamento militare speciale, separato dal diritto civile e amministrativo.
  • Un sistema di giustizia militare, regolato dai Codici Penali Militari di Pace e di Guerra.
  • Normative disciplinari specifiche, sancite dal D.Lgs. n. 66/2010 e dal D.P.R. n. 90/2010 (TUOM).

Codice Penale Militare e Giustizia Militare

Il Codice Penale Militare regola i reati specifici del personale delle Forze Armate, che non trovano applicazione per i civili. La competenza su questi reati è affidata alla Giustizia Militare, sotto il controllo del Ministero della Difesa.

Questa giurisdizione speciale è giustificata dal fatto che i militari, nel loro ruolo di difensori della Patria, devono rispettare una disciplina più rigorosa rispetto ai cittadini comuni, con pene e procedimenti giudiziari distinti.

La disciplina militare e le sanzioni disciplinari

Oltre agli aspetti penali, il personale militare è sottoposto a un rigido codice disciplinare, essenziale per garantire gerarchia, ordine e sicurezza nazionale. In questo ambito, a differenza di quanto accade per esempio per gli appartenenti alle forze di polizia, la violazione delle norme di comportamento possono portare a sanzioni disciplinari di stato o a sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato vengono applicate in maniera graduata in base alla gravità delle condotte illecite. Queste sanzioni sono riservate ai comportamenti caratterizzati da un maggiore disvalore giuridico, in particolare quando vi è una violazione degli obblighi assunti dal militare con il giuramento prestato. Queste sanzioni spaziano dalla sospensione disciplinare dall’impiego fino alla perdita del grado per rimozione.

Le sanzioni disciplinari di corpo, invece, sono provvedimenti meno severi, applicati per infrazioni di minore entità, con effetti circoscritti all’interno dell’Amministrazione militare di impiego. Esse sono:

  • Richiamo
  • Rimprovero
  • Consegna
  • Consegna di rigore

Tra queste, la consegna di rigore è la più severa ed è inflitta esclusivamente dal Comandante di corpo a cui è subordinato il militare incolpato. Questa sanzione può essere applicata solo nei casi previsti dall’articolo 751 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM). Inoltre, può essere disposta per fatti che abbiano portato a un giudizio penale o che configurino un reato, qualora il Comandante di corpo scelga di non richiedere l’avvio del procedimento penale (ex art. 260 c.p.m.p.).

In ambito militare, a differenza del restante pubblico impiego, le sanzioni disciplinari possono incidere direttamente sulla libertà personale e sulla vita professionale del militare. Nel caso della consegna di rigore, questa impone al militare la privazione della libera uscita. Durante il periodo della sanzione, che può durare fino a un massimo di quindici giorni, l’interessato è obbligato a rimanere in caserma, a bordo di navi o nel proprio alloggio. Fanno eccezione i militari di truppa coniugati, nonché i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggi privati, per i quali sono previste disposizioni specifiche.

Tutela del militare e garanzie procedurali

Data la particolare afflittività di alcune sanzioni disciplinari militari, al fine di garantire l’equità nei procedimenti disciplinari militari, sia di stato che di corpo, è prevista la nomina di un militare difensore. Ciò avviene quando il militare incolpato rischia sanzioni particolarmente afflittive, come la consegna di rigore o provvedimenti che incidono sul suo status giuridico e sulla carriera.

Nello specifico, il Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) e il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010 – TUOM) stabiliscono che:

  • Il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha il diritto di farsi assistere da un militare difensore, che può essere scelto di fiducia o d’ufficio, nel rispetto del principio del contraddittorio.
  • La nomina è obbligatoria nei procedimenti che potrebbero portare a sanzioni di stato, come la sospensione dall’impiego o la perdita del grado per rimozione.
  • Nei procedimenti disciplinari di corpo, il militare difensore è ammesso in caso di irrogazione della consegna di rigore, in considerazione della sua particolare afflittività.

Questa tutela è finalizzata a garantire il diritto alla difesa e il rispetto delle garanzie procedurali, in linea con i principi democratici sanciti dall’articolo 52, comma 3, della Costituzione Italiana e dalla Legge n. 241/1990.

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