La Marina Militare ha recentemente completato le procedure per l’aggiornamento al 31 dicembre 2024 delle maggiorazioni e delle anzianità operative applicabili al cosiddetto trascinamento. Questo aggiornamento sarà visibile a partire dalla busta paga di marzo 2025, con il riconoscimento degli arretrati dal 2019 ad oggi nei mesi successivi.
In questo articolo vedremo in dettaglio cos’è il trascinamento, quali normative lo regolano e come viene calcolato, con particolare attenzione al suo impatto sulla retribuzione e sulla pensione del personale militare.
Cos’è il trascinamento dell’indennità di impiego operativo?
Il trascinamento è un meccanismo che riconosce un aumento retributivo ai militari che hanno percepito, nel corso della loro carriera, un’indennità operativa più alta rispetto a quella cosiddetta Operativa di Base. Questo sistema si applica alle indennità operative fondamentali previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 (primo, secondo e terzo comma) e 7 della Legge n. 78 del 1983.
La maggiorazione ha una funzione perequativa, ovvero mira a compensare eventuali riduzioni economiche che potrebbero verificarsi in seguito a un cambio di impiego.
In termini semplici, il trascinamento tutela il personale militare mantenendo una quota della maggiore indennità percepita in passato, evitando un’eccessiva riduzione della retribuzione al momento del cambio di incarico.
Riferimenti normativi
Il trascinamento dell’indennità operativa è regolato da diverse normative e circolari applicative. Le principali leggi e decreti che disciplinano il meccanismo sono:
- Legge 23 marzo 1983, n. 78 – tabella I, nota b
- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 – art. 5, 2° comma
- D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 – art. 4, 2° comma
- D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 – art. 5, 4° e 10° comma
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350 – art. 3, 72° comma
- D.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 – art. 11, 14° comma
Come si calcola l’indennità di trascinamento?
L’indennità di trascinamento viene calcolata in ventesimi, in relazione agli anni di servizio in cui il militare ha percepito un’indennità operativa più elevata. Per ogni anno e frazione di anno in cui si è percepita tale indennità, si matura una quota proporzionale che contribuirà a determinare l’importo finale dell’indennità di trascinamento.
Se il militare ha percepito per dieci anni un’indennità operativa superiore, avrà diritto a una quota pari a dieci ventesimi (ovvero il 50 percento) della differenza tra l’indennità precedente e quella attuale.
Meccanismo perequativo: quando si può mantenere un importo più favorevole
Esiste un secondo meccanismo perequativo che tutela il militare in caso di riduzione dell’indennità operativa a seguito di un cambio di impiego.
In pratica, se la nuova indennità speciale spettante risulta essere inferiore alla somma dell’Operativa di Base e della maggiorazione maturata tramite il trascinamento, il militare ha la possibilità di optare per il mantenimento della formula più vantaggiosa.
Questa opzione è particolarmente utile nei casi in cui il passaggio a un nuovo impiego comporti una perdita economica. Se l’importo dell’Operativa di Base, sommato all’indennità di trascinamento maturata, è superiore alla nuova indennità operativa, il militare può scegliere di mantenere questa somma anziché accettare la nuova retribuzione inferiore.
In sintesi, il sistema di trascinamento e il meccanismo perequativo garantiscono una maggiore stabilità economica nel tempo, evitando che il personale militare subisca penalizzazioni retributive significative a seguito di cambi di impiego.
Quando l’indennità di trascinamento viene assegnata d’ufficio
L’indennità di trascinamento viene attribuita automaticamente dal C.U.S.I. (Centro Unico Stipendiale Interforze) in determinati casi di assenza dal servizio, sostituendo le indennità operative fondamentali in godimento.
Quando si applica il trascinamento d’ufficio:
- In caso di malattia non dipendente da causa di servizio, a partire dal sedicesimo giorno di assenza
- In caso di licenza straordinaria, dal primo giorno di assenza
- In caso di frequenza di corsi di formazione (Accademie, scuole, università, istituti interforze o esteri con trattamento economico di missione), dal primo giorno di frequenza
La sospensione dell’indennità in godimento non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
Come funziona la dinamicità del calcolo dell’indennità di trascinamento
Il principio della dinamicità del calcolo stabilisce che l’indennità di trascinamento si modifica nel tempo in base agli anni di servizio prestati in condizioni di impiego operativo. Ogni anno in cui il militare percepisce un’indennità operativa contribuisce a determinare il valore dell’indennità di trascinamento, che viene calcolata secondo il seguente criterio:
- 1/20 dell’indennità operativa per ogni anno di percezione, fino a un massimo di 20 anni
- Il valore dell’indennità varia in base al grado rivestito
In altre parole, più anni si accumulano in un impiego operativo con indennità superiore, maggiore sarà la quota di trascinamento maturata nel tempo. Tuttavia, esiste un limite massimo di 20 anni, oltre il quale non è possibile accumulare ulteriori benefici.
Gestione di più indennità di trascinamento: limiti e priorità di calcolo
Nel caso in cui un militare abbia diritto a due trascinamenti contemporaneamente, appartenenti alla stessa tipologia (ad esempio, due indennità fondamentali o due indennità supplementari), il calcolo deve comunque rispettare il tetto massimo di 20 anni.
Se la somma degli anni di percezione delle diverse indennità operative supera i 20 anni complessivi, è necessario effettuare una riduzione del periodo conteggiato. In questo caso, si escludono dal calcolo i periodi meno favorevoli per il militare, mantenendo solo quelli che garantiscono il massimo beneficio possibile.
Questo meccanismo assicura che il calcolo dell’indennità di trascinamento sia dinamico e proporzionato all’effettiva esperienza operativa, senza superare il limite massimo stabilito dalla normativa.
Il trascinamento e la pensione
L’indennità di trascinamento non è considerata, fino al 1995, un elemento stipendiale o pensionabile ai fini del calcolo della pensione. Questo significa che non rientra nella Quota A, ovvero la parte della pensione calcolata in base alle regole vigenti fino al 31 dicembre 1992, che considera solo gli elementi fissi e continuativi della retribuzione percepita.
Di conseguenza, l’indennità di trascinamento non viene inclusa tra gli importi utilizzati per determinare la Quota A della pensione e non può beneficiare della maggiorazione del 18% prevista dalla Legge n. 177/1976, che si applica solo agli elementi pensionabili.
Tuttavia, a partire dal 1996, il sistema pensionistico ha introdotto nuove modalità di calcolo, suddividendo il trattamento pensionistico in più componenti:
- Quota B: si applica al personale con anzianità contributiva maturata tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995
- Quota C: riguarda il trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per il personale in servizio dal 1° gennaio 1996
L’indennità di trascinamento, al pari di altre indennità accessorie, viene inclusa nel calcolo della Quota B e della Quota C, in base agli importi effettivamente percepiti dal militare nel periodo di riferimento. In altre parole, pur non influendo sulla prima parte della pensione, incide sul valore della pensione calcolata con le regole più recenti.
Riepilogo dei punti chiave
- Il trascinamento dell’indennità di impiego operativo è un meccanismo perequativo che garantisce continuità retributiva al personale militare in caso di variazione dell’impiego operativo
- È calcolato in ventesimi fino a un massimo di 20 anni
- È assegnato d’ufficio in caso di malattia, licenza straordinaria e frequenza corsi
- Non è pensionabile nella Quota A, ma viene considerato per Quota B e Quota C
- L’aggiornamento 2024 sarà visibile sulla busta paga di marzo 2025, mentre gli arretrati dal 2019 saranno corrisposti nei mesi successivi.
Il personale interessato è invitato a verificare il proprio cedolino nei prossimi mesi per controllare gli importi aggiornati.